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03/05/2024 – Corso di formazione carroponte – 4 ore

DATA DEL CORSO: Venerdì 03 maggio 2024
ORARIO: dalle ore 08.30 alle 12.30 (teoria e pratica)
DURATA: 4
SEDE DEL CORSO: Via G. Oberdan 126, 25128 Brescia (BS) e PROVA PRATICA: Via Francesco Perotti 14, 25125 Brescia (BS)

Si richiede di essere automuniti per effettuare lo spostamento dalla sede al campo prove.

N.B. per la prova pratica è necessario presentarsi muniti di scarpe antinfortunistiche e guanti, come previsto dalla normativa vigente. Si consiglia anche di dotarsi di elmetto di protezione del capo e guanti da lavoro.

Si raccomanda la puntualità ed il massimo rispetto delle regole.

CBF srl si rende disponibile a studiare percorsi formativi, per gruppi di oltre 10 persone, specifici ed adattati alle particolarità dell’azienda: per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@cbfservice.it

150.00 IVA esclusa

Per carroponte (anche detto gru a ponte) si intende un sistema meccanico costituito da una trave orizzontale scorrevole sulla quale è installato un argano in grado di effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso, tramite gancio o altro organo di presa.
L’uso di tali attrezzature è all’origine di molti infortuni sul lavoro: con lo sviluppo di nuove tecnologie emergono nuovi rischi e nuove problematiche.
L’uso dei carriponte comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro.
I rischi sono relativi alle caratteristiche del carico trasportato, dell’ambiente in cui esso opera, nonché alle modalità di utilizzo. Considerati i rischi associati all’impiego di tali apparecchi di sollevamento e a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento agli artt. 36, 37, 71, 73, risulta quindi necessario formare, informare ed addestrare i lavoratori addetti all’utilizzo di carroponte, autogru, paranchi e gru a bandiera: da qui l’obbligo quindi di un corso per addetti al carroponte.
Come previsto dall’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve garantire che l’uso di tali attrezzature sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto da tecnici qualificati l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati.